Il procedimento amministrativo
Art.51
Il Responsabile del procedimento amministrativo
1. Nel regolamento degli uffici e servizi vengono individuati e determinati, per ciascun tipo di procedimento, l’unità organizzativa e l’ufficio responsabile di tutto l’iter procedimentale, nonché dell’adozione del provvedimento finale.
2. L’unità organizzativa è l’ufficio a cui, in base alla normativa vigente o ai provvedimenti amministrativi, è affidata l’iniziativa, l’istruttoria o la competenza per materia.
3. Il dipendente preposto, in base alla normativa vigente o a provvedimenti amministrativi, all’unità organizzativa, come sopra determinata, è responsabile del procedimento.
4. Il responsabile di ciascuna area provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto alla stessa unità, la responsabilità dell’istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale, nel rispetto, comunque, delle competenze previste dallo statuto.
5. Il provvedimento di revoca dell’atto di assegnazione di responsabilità è scritto e motivato.
6. Fino a quando non sia stata effettuata l’assegnazione di cui sopra, oppure nell’ipotesi che la stessa sia stata revocata, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto all’area.
7. L’unità organizzativa competente ed il nominativo del responsabile del procedimento, nonché il nominativo della persona che può sostituire lo stesso responsabile in caso di sua assenza o impedimento, sono comunicati alle parti del procedimento amministrativo e, su espressa richiesta motivata, a chiunque vi abbia interesse.
8. Al responsabile del procedimento competono:
a) la valutazione ai fini istruttori delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che siano rilevanti per l’emanazione del provvedimento;
b) l’accertamento d’ufficio di fatti, disponendo il compimento di atti all’uopo necessari e l’adozione di ogni misura necessaria per l’adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria; in particolare può richiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee e/o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
c) la promozione o, se ne ha la competenza, l’indizione della conferenza dei servizi, di cui all’art.15 della legge regionale n.10/91;
d) la cura delle comunicazioni, delle pubblicazioni e delle notifiche previste dalle leggi e dai regolamenti;
e) l’adozione, ove ne abbia competenza, del provvedimento finale, subito dopo la definizione del procedimento.
9. Se l’adozione del provvedimento rientra, invece, nella competenza di altro organo, entro tre giorni lavorativi dalla definizione dell’iter procedimentale, trasmette la proposta corredata dagli atti necessari al proprio Responsabile di Area, il quale a sua volta, se rientra nelle sue competenze adotta il provvedimento finale. Oppure lo sottopone all’organo competente per l’adozione che vi provvede entro il termine di dieci giorni.
10. Oltre alle predette responsabilità restano confermati i doveri e le responsabilità degli operatori non responsabili del procedimento, secondo le rispettive competenze.
Art.52
Comunicazione dell’avvio del procedimento
1. Il responsabile del procedimento provvede a dare notizia dell’avvio del procedimento mediante comunicazione ai diretti interessati, a coloro che per legge o regolamento, devono intervenirvi e a quanti possono subire pregiudizio dall’emanazione dell’atto finale.
2. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o la comunicazione personale non sia possibile o risulti gravosa, l’Amministrazione vi provvede a mezzo di pubblicazione all’albo pretorio e con altre forme idonee allo scopo.
3. Nella comunicazione vanno indicati:
a) l’organo competente per il provvedimento conclusivo;
b) l’oggetto del procedimento promosso;
c) l’ufficio e il personale responsabile del procedimento;
d) l’ufficio dove prendere visione degli atti.
4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può essere fatta valere dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista
Art.53
Partecipazione al procedimento
1. Qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi giuridicamente costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.
Art.54
Diritti dei soggetti interessati al procedimento
1. I destinatari della comunicazione personale ed i soggetti di cui al precedente arti.55, nonché gli intervenuti ai sensi del predetto art.56 hanno diritto a:
- prendere visione degli atti del procedimento, salvo che l’accesso non ne sia sottratto dalla legge e/o dal regolamento;
- presentare memorie scritte e documenti che l’amministrazione ha l’obbligo di valutare, qualora siano pertinenti all’oggetto del procedimento. Le disposizioni di cui ai precedenti artt.54, 55 e 56 non si applicano nei confronti degli atti normativi, amministrativi generali di pianificazione e di programmazione dell’amministrazione comunale, nonché ai procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano.
Art.55
Accordi sostitutivi dei provvedimenti
1. L’amministrazione può concludere accordi con gli interessati per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale o, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.
2. Detti accordi conclusi a seguito della presentazione di osservazioni e proposte scritte, vanno considerati senza pregiudizio dei diritti dei terzi e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse e vanno, a pena di nullità, stipulati per atto scritto, salvo diversa disposizione della legge.
3. Gli accordi sostitutivi di provvedimento sono soggetti agli stessi controlli previsti per gli stessi provvedimenti.
4. Per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, l’amministrazione può recedere unilateralmente dall’accordo, salvo l’obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.
Art.56
Motivazione dei provvedimenti
1. Ciascun provvedimento amministrativo, ad eccezione degli atti normativi (regolamenti) e di quelli a contenuto generale (direttive, istruzione di servizi, ecc.) deve essere motivato con indicazione dei presupposti di fatto e di diritto che hanno determinato la decisione dell’amministrazione.
2. L’obbligo della motivazione come principio generale si configura come garanzia per il cittadino, ma anche come consistente contributo ad una verifica di legittimità, in sede di normale controllo amministrativo. Tale obbligo riguarda sia gli atti vincolati che i provvedimenti discrezionali.
3. La motivazione deve essere resa in modo da consentire la comprensione dell’iter logico ed amministrativo seguito per l’emanazione del provvedimento.
4. Qualora le ragioni che abbiano determinato la decisione dell’amministrazione siano espresse mediante rinvio ad altro atto, questo deve essere indicato e reso disponibile.
5. In ogni provvedimento va indicato il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere.
TITOLO III
SERVIZI PUBBLICI
CAPO III
Servizi pubblici comunali
Art.57
Forme di gestione
1. Il Comune gestisce i servizi pubblici, nelle forme previste dall’art.22 della Legge n.142/90 e successive modifiche ed integrazioni.
2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.
3. Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, i servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale, sono gestiti mediante affidamento diretto a:
a) a mezzo di istituzioni;
b) a mezzo di azienda speciale, anche consortili;
c) a mezzo di società capitali costituite o partecipate dagli Enti locali, regolate dal Codice Civile.
4. È consentita la gestione in economia quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non si opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma 3.
5. Gli enti locali possono procedere all’affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazione da loro costituite o partecipate.
6. Quando sussistono ragioni tecniche, economiche o di utilità sociale, i servizi di cui ai commi 3 – 4 - 5 possono essere affidati a terzi, in base a procedure ad evidenza pubblica, secondo le modalità stabilite dalle normative di settore.
7. I rapporti tra gli enti locali e i soggetti erogatori dei servizi, di cui al presente articolo, sono regolati dai contratti di servizio nel rispetto delle norme vigenti.
8. Il Consiglio comunale, sulla base di una valutazione comparativa delle predette forme di gestione ed in relazione ad una migliore efficienza, efficacia ed economicità cui deve tendere il servizio, sceglie la forma di gestione del relativo servizio e delibera la modifica delle forme di gestione dei servizi attualmente erogati alla popolazione.
Art.58
Aziende speciali
1. Il Comune, per la gestione di uno o più servizi di notevole rilevanza economica ed imprenditoriale, può costituire una o più aziende speciali.
2. L'azienda speciale è un ente strumentale, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto approvato dal Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei propri componenti.
3. Con la stessa deliberazione, il Consiglio Comunale individua i servizi e determina le finalità e gli indirizzi, mentre con lo statuto:
a) stabilisce la composizione e le funzioni del consiglio di amministrazione e i poteri del presidente;
b) precisa le funzioni del direttore a cui spetta la direzione gestionale;
c) stabilisce il compenso dovuto agli amministratori;
d) disciplina la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il consiglio di amministrazione e del presidente;
e) esplicita le modalità di funzionamento degli organi;
f) disciplina la potestà regolamentare del consiglio di amministrazione.
4. Organi dell’azienda sono: il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.
5. L'azienda deve operare con criteri di imprenditorialità, con obbligo di pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, salvo l'esistenza di costi sociali da coprire mediante conferimenti da parte dell'ente locale.
6. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dal proprio statuto e dai regolamenti, adottati dal consiglio di amministrazione.
7. Quanto sopra nel rispetto dei limiti e delle condizioni introdotte con l’art.35 della Legge. 28.12.2001 n.248 e successive modifiche e integrazioni.
Art.59
Servizi sociali - Istituzioni
1. Per l'espletamento dei servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, il Comune può costituire una o più istituzioni.
2. L'istituzione è un organismo strumentale del Comune, dotato di personalità giuridica, di autonomia gestionale e di proprio statuto deliberato dal Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei componenti. Con la stessa deliberazione, il Consiglio comunale individua i servizi e determina le finalità e gli indirizzi, mentre con lo statuto:
a) stabilisce la composizione e le funzioni del consiglio di amministrazione e i poteri del presidente;
b) precisa le funzioni del direttore a cui spetta la direzione gestionale;
c) stabilisce il gettone dovuto agli amministratori;
d) specifica le modalità di collaborazione dei volontari;
e) disciplina la potestà regolamentare del consiglio di amministrazione.
3. Organi dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.
4. Lo statuto disciplina anche il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il consiglio di amministrazione, nonché le modalità di funzionamento degli organi.
5. Nell’ambito della legge e del presente Statuto, l’ordinamento ed il funzionamento dell’istituzione sono disciplinati dal proprio statuto e dai propri regolamenti, adottati questi ultimi dal consiglio di amministrazione.
Art.60
Modalità di nomina e di revoca degli amministratori delle aziende e delle istituzioni
1. Tutte le nomine, le designazioni e le revoche che la vigente legislazione nazionale e regionale attribuisce al Comune sono effettuate dal Sindaco, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 32 del 1994.
Art.61
La concessione a terzi
1. Il Consiglio comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi, comprese cooperative ed associazioni di volontariato, che non abbiano fini di lucro.
2. La scelta del concessionario deve avvenire previo espletamento di gara, ritenendosi la trattativa privata un mezzo del tutto eccezionale da adottarsi solo nei casi previsti dalla legge, tenendo conto, altresì, delle direttive della Comunità europea in tema di affidamento dell'esecuzione di opere e servizi pubblici.
3. La concessione deve essere regolata da condizioni che devono garantire: l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.
Art.62
La società per azioni
1. Per la gestione di servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale o che sono utilizzati in misura notevole da settori di attività economiche, il Consiglio comunale può promuovere la costituzione di società per azioni con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati o può rilevare società già costituite o assumervi partecipazioni azionarie.
2. La prevalenza del capitale pubblico locale è realizzata attraverso l’attribuzione al Comune della maggioranza delle azioni e nel caso di gestione di servizi infracomunali, ai comuni che usufruiscono dei servizi.
3. Il Consiglio comunale approva un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione delle società e alle previsioni in ordine alla gestione del servizio pubblico a mezzo delle stesse e conferisce al Sindaco i poteri per gli atti conseguenti.
4. Il Comune può costituire tutte o parte delle quote relative alla propria partecipazione mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla società.
5. Nell'atto costitutivo o nello statuto della società deve essere stabilita la rappresentanza numerica del Comune nel consiglio di amministrazione e nel collegio sindacale, e ciò ai sensi delle disposizioni del codice civile.
Art.63
I consorzi
1. Il Comune, per la gestione associata di uno o più servizi, può costituire con altri Comuni o con la Provincia regionale un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'art. 25 della legge n. 142/90, recepita dalla legge regionale n. 48/91 e di cui al presente Statuto, in quanto compatibili.
2. I consigli di ciascun Comune interessato al consorzio approvano a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione che stabilisce i fini, la durata, le forme di consultazione fra Comuni consorziati, i loro rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie e la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali del consorzio.
3. Il Comune è rappresentato nell'assemblea del consorzio dal Sindaco o da un suo delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.
4. L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.
5. Il Comune non può costituire per le stesse finalità più di un consorzio con gli stessi Comuni e con la Provincia regionale.
Art.64
Accordi di programma
1. Il Comune per la definizione di opere, interventi o di programmi di intervento, di proprio interesse, che richiedono, per la loro attuazione, l'azione integrata e coordinata con altri soggetti pubblici, promuove e conclude accordi di programma.
2. Detti accordi, che costituiscono un particolare modello di cooperazione e che di per sè non hanno nulla di programmatorio, devono rispondere ai compiti e finalità tipicamente deliberativi ed attuativi, almeno tutte le volte che riguardano una sola opera o singolo intervento.
3. Possono assumere valenza programmatoria, invece, quando gli stessi riguardano la "definizione" di programmi di intervento.
4. Lo scopo dell'accordo di programma è quello di coordinare ed integrare l'azione di più soggetti pubblici (Stato, Regioni, Comuni ed altri enti pubblici), tutte le volte che la loro partecipazione plurima sia necessaria per la completa realizzazione, oltre che definizione, del singolo intervento.
5. Il Sindaco, a tal fine, promuove la conclusione degli accordi di programma, anche su richiesta di uno o più soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro adempimento connesso.
6. L'accordo può prevedere procedimenti di arbitrato in considerazione che i vincoli scaturenti dall'accordo coinvolgono varie posizioni di potestà amministrative e non soltanto obblighi in senso stretto.
7. L'accordo può, altresì, prevedere interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.
8. Per verificare la possibilità dell'accordo di programma, il Presidente della Regione o della Provincia o il Sindaco, convocano una conferenza dei rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
9. L'accordo è approvato con decreto del Presidente della Regione siciliana, o con atto formale del Presidente della Provincia o del Sindaco ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
10. L'accordo, qualora adottato con decreto del Presidente della Regione, determina le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituisce le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del Comune interessato. Nell'ipotesi in cui l'accordo comporta una variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale, entro trenta giorni a pena di decadenza.
11. La deliberazione di ratifica è sottoposta all'esame dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, il quale vi provvede entro il termine di novanta giorni, trascorsi i quali si intende approvata e ciò in conformità a quanto disposto dal 6° comma dell'art. 3 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15.
12. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal Presidente della Regione o dal Presidente della Provincia o dal Sindaco e composto da rappresentanti legali, o delegati dei medesimi, degli enti locali interessati e dal Prefetto della Provincia se all'accordo partecipano amministratori pubblici o enti pubblici nazionali.
13. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.
Titolo IV
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
Capo IV
Partecipazione popolare
Art.65
Principi generali
1. Il Comune informa la propria attività ai principi della partecipazione dei cittadini, sia singoli che associati, per assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa.
2. A tal fine il Comune promuove e valorizza:
a) le assemblee e consultazioni popolari sulle principali questioni che comportino scelte di rilevante interesse per la comunità locale;
b) la partecipazione di altre nuove forme associative, quali consulte, gruppi di lavoro e commissioni alle quali partecipano rappresentanti delle forze culturali, sociali e sindacali presenti nel territorio comunale.
3. Con apposito Regolamento è stabilita la disciplina, la forma ed i termini delle predette partecipazioni.
Art.66
Interventi e garanzie nel procedimento amministrativo
1. I cittadini e i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo hanno i diritti e le facoltà di cui agli articoli 55, 56 e 57 del presente Statuto.
Art.67
Il diritto di udienza
1. Ai cittadini, agli organismi e alle associazioni di cui sopra è riconosciuta la partecipazione all'attività del Comune anche attraverso l'esercizio del diritto di udienza o di audizione.
2. A tal fine il Sindaco e gli Assessori, il Presidente del Consiglio comunale dovranno stabilire e rendere pubblico, mediante affissione all’albo del Comune, le ore in cui gli interessati potranno beneficiare di un’audizione personale.
Art. 68
Azione popolare, diritto di accesso e di informazione ai cittadini
1. Ciascun elettore può agire in giudizio presso qualunque organo di giurisdizione per far valere le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.
2. Il giudice ordina al Comune di intervenire in giudizio ed in caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso.
3. Al fine di assicurare la trasparenza e l'imparzialità dell'attività amministrativa, è garantito ai cittadini, singoli o associati, per la tutela di situazioni giuridiche soggettive o di interessi diffusi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi del Comune secondo quanto previsto dalle norme legislative dell'ordinamento statale, dalla legge n. 241/90 e dalla legge regionale n. 10/91 e dallo specifico Regolamento comunale.
4. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli coperti da segreto o divieto di divulgazione per espressa previsione di norme giuridiche o per effetto di temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal Regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone o delle imprese.
5. Il Regolamento assicura ai cittadini, singoli o associati, ed agli organi di informazione il diritto di accesso ai documenti amministrativi e alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione.
6. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, il Comune assicura l'accesso alle strutture ed ai servizi agli enti, alle organizzazioni di volontariato, alle associazioni ed ai mezzi di informazione, previa regolamentazione.
Art. 69
Istanze - Petizioni
1. Tutti i cittadini possono formulare, singolarmente o attraverso associazioni, istanze, petizioni dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi, sempre che riguardino materie di esclusiva competenza o interesse locale.
2. Le istanze e le petizioni di cui sopra possono essere rivolte al Consiglio Comunale, alla Giunta Municipale e al Sindaco, in riferimento alle rispettive competenze.
3. In caso di inesatta individuazione dell’Organo competente, l’organo che riceve le istanze o le petizioni ne cura l’inoltro immediato a quello competente.
4. Il Consiglio comunale, la Giunta o il Sindaco devono pronunciarsi sulle predette istanze e petizioni entro sessanta giorni dalla loro ricezione.
Art.70
Proposte - Procedure per l'approvazione
1. I cittadini, nel numero non inferiore a 100, anche facenti parte di associazioni, comitati, organismi vari e rappresentanze, possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette nei venti giorni successivi all'organo competente, corredate del parere dei Responsabili dei servizi interessati, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria, ove richiesta.
2. L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro trenta giorni dalla presentazione della proposta.
3. Tra l'amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi, nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.
Art.71
Consultazioni
1.Quando intenda adottare atti di grande rilevanza socio-economica per la collettività, l’Amministrazione comunale potrà provvedere all’indizione di assemblee pubbliche o adottare altre iniziative di consultazione, curando ogni opportuna forma.
Art.72
Referendum
1. Il referendum è l'istituto con cui tutti gli elettori del Comune sono chiamati a pronunziarsi in merito a programmi, piani, progetti, interventi ed ogni altro argomento attinente l'amministrazione e il funzionamento del Comune, ad eccezione degli atti inerenti i regolamenti interni e le relative modificazioni ed integrazioni, la disciplina del personale e le relative dotazioni organiche, le imposte locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni, nonché le designazioni e le nomine dei rappresentanti e l’attività amministrativa vincolata da leggi statali e/o regionali, esprimendo sul tema o sui temi proposti il proprio assenso o dissenso, affinché gli organi ai quali compete decidere assumono le proprie determinazioni, consapevoli dell'orientamento prevalente della comunità.
2. I comizi per l’espletamento dei referendum sono espletati quando lo richieda almeno 1/5 dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune o lo ritenga opportuno il Consiglio comunale con deliberazione a maggioranza dei 2/3 dei suoi membri assegnati.
3. I referendum esperibili possono essere: consultivi, propositivi e abrogativi.
4. I referendum non potranno avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali, provinciali, comunali.
5. La procedura, i termini e gli effetti dei referendum sono indicati nel relativo Regolamento.
Capo V
Associazionismo
Art.73
Principi generali
1. Il Comune valorizza le autonome forme associative, di volontariato, cooperazione, sindacali (sia dei lavoratori che degli imprenditori), quelle operanti nel settore dei beni culturali, ambientali, storici ed artistici, nel turismo, nello sport, nell'attività culturale e di gestione del tempo libero, nonché forme associative religiose e qualsiasi altra forma associativa costituitasi spontaneamente tra cittadini a fini partecipativi.
2. Riconosce il ruolo attivo e propositivo delle cooperazioni nello sviluppo delle attività imprenditoriali e l'azione educativa, formativa e di difesa della salute dello sport.
3. Promuove la partecipazione dei giovani e favorisce le organizzazioni commerciali, artigianali e agricole, attuando forme d’incentivazione di cui al successivo art.74.
4. Integra l'azione amministrativa con l'attività di altre istituzioni, associazioni per la tutela della persona e della sua crescita singola ed associata, con particolare riferimento a fanciulli, donne, anziani e disabili.
Art.74
Associazioni e organismi di partecipazione
1. Per i fini di cui al precedente articolo il Comune:
a) sostiene le attività ed i programmi dell'associazionismo, anche mediante stipula di convenzione;
b) favorisce l'informazione e la conoscenza degli atti amministrativi comunali e delle norme, programmi e progetti regionali, statali e comunitari interessanti l'associazionismo;
c) può affidare ad associazioni ed a comitati l'organizzazione di singole iniziative.
2. I predetti interventi hanno luogo nei confronti di libere forme associative che presentino i seguenti requisiti: eleggibilità delle cariche, volontarietà dell'adesione e del recesso dei componenti, assenza di fini di lucro, pubblicità degli atti e dei registri, perseguimento di finalità non in contrasto con la Costituzione. Nell'ambito delle predette finalità è istituito l'albo delle forme associative. Il Sindaco su apposito registro elencherà tutte le associazioni operanti nel territorio, in possesso dei predetti requisiti e che siano state costituite da almeno un anno dalla richiesta di registrazione, con deposito dello statuto e la designazione del legale rappresentante. I criteri e le modalità di iscrizione sono disciplinati da apposito Regolamento.
3. Per la gestione di particolari servizi, l'amministrazione comunale può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando le finalità da perseguire, i requisiti per l'adesione, la composizione degli organi di direzione, le modalità di acquisizione dei fondi e la loro gestione.
Art.75
Incentivazione
1. Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria-patrimoniale, che tecnico-professionale ed organizzativo.
Titolo V
FINANZA E CONTABILITA' COMUNALE
Capo VI
La programmazione finanziaria
Art.76
La programmazione del bilancio
1. La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie disponibili.
2. Gli atti con i quali la programmazione viene definita e rappresentata sono: il bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale.
3. Tali atti devono essere redatti in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi, servizi ed interventi.
4. Il bilancio di previsione per l'anno successivo è deliberato dal Consiglio comunale entro il 31 dicembre, osservando i principi dell'universalità, integrità, unità, annualità, veridicità, pubblicità e pareggio finanziario.
5. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio ed il conto del patrimonio.
6. Al conto consuntivo, che deve essere deliberato dal Consiglio entro il 30 giugno dell'anno successivo, è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
Art.77
Determina a contrattare e relative procedure
1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da un'apposita determina, nella quale vanno indicati con precisione:
a) il fine che con il contratto s’intende perseguire e, quindi, le ragioni d’interesse pubblico;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle vigenti disposizioni in materia di contratti.
2. Il procedimento contrattuale è disciplinato dal regolamento dei contratti, da quello per i lavori e le forniture in economia e dal regolamento dell’economato.
Capo VII
Il patrimonio comunale
Art.78
I beni comunali
1. Il Responsabile del servizio di ragioneria cura la tenuta dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune; è Responsabile dell'esattezza dell'inventario, delle successive variazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.
2. I beni demaniali possono essere concessi in uso con modalità e canoni fissati dal Regolamento.
3. Le somme provenienti dall'alienazione dei beni, da donazioni, da trasferimento per testamento, da riscossione di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi in patrimonio debbono essere impiegati nel miglioramento del patrimonio. Solo in casi, del tutto eccezionali, e quando ciò sia previsto dalla legge, tali fondi possono essere utilizzati per necessità gestionali.
Art.79
La gestione del patrimonio
1. I Responsabili dell'area finanziaria e di quella tecnica, ciascuno nei rispettivi ambiti di competenza, sovrintendono alla attività di conservazione e gestione del patrimonio comunale assicurando la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili ed il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che, per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni ed acquisizioni, si verificano nel corso di ciascun esercizio finanziario.
2. Il Regolamento stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.
3. Per i beni mobili tale responsabilità è attribuita ai consegnatari indicati dal Regolamento.
4. La gestione dei beni comunali deve essere informata a criteri di conservazione e valorizzazione del patrimonio e del demanio comunale sulla base di realistiche valutazioni fra oneri ed utilità pubblica del singolo bene.
Art.80
Principi dell'attività impositiva
1. Le norme dei regolamenti comunali, che disciplinano l'attività impositiva dell'ente, devono ispirarsi ai principi contenuti nella legge n. 212 del 27 luglio 2000.
Capo VIII
Revisione economico-finanziaria e controllo di gestione
Art.81
Revisione economica e finanziaria
1. Il Consiglio comunale affida la revisione economico-finanziaria ad un revisore, secondo le modalità stabilite dal successivo art.93 e comunque nel rispetto delle leggi vigenti.
2. Il revisore, in conformità alle disposizioni del Regolamento, svolge le seguenti funzioni:
a) collabora con il Consiglio comunale nelle attività di controllo e di indirizzo sull'azione amministrativa di gestione economico-finanziaria dell'ente.
b) esercita, secondo le disposizioni del Regolamento di contabilità, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria degli strumenti tecnico - contabili messi in atto nel corso dell'esercizio finanziario;
c) attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze delle scritture contabili prescritte, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo;
e) svolge attività propositive e di stimolo nei confronti degli organi elettivi al fine di consentire il raggiungimento di maggiore efficienza, produttività ed economicità nella loro azione;
f) ove riscontri irregolarità nella gestione dell'ente ne riferisce immediatamente al Sindaco, affinché ne informi il Consiglio comunale.
3. Il revisore ha diritto di accesso a tutti gli atti e documenti dell'ente connessi al suo mandato e può essere invitato a partecipare alle sedute della Giunta e del Consiglio.
4. I rapporti del revisore con gli organi burocratici sono stabiliti dal Regolamento di contabilità.
Art.82
Controllo di gestione
1. I Responsabili degli uffici e dei servizi eseguono, trimestralmente, operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi stanziati nei capitoli di bilancio relativi agli uffici e servizi a cui sono preposti.
Art.83
Il revisore dei conti
1. Il Consiglio comunale elegge a maggioranza assoluta un revisore dei conti, scelto tra esperti iscritti nel ruolo e negli albi di cui al comma 2, lettere a), b) e c) dell’art.57 della legge 8.06.1990 n.142, come recepito nell’ordinamento regionale dell’articolo 1, comma 1, lettera i), della legge 11.12.1991 n.48.
2. Per l'esercizio delle sue funzioni, il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente, può esprimere rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
3. Il revisore, in conformità allo Statuto ed al Regolamento, collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo ed indirizzo, esercitando la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria dell'ente.
4. Il revisore risponde della verità delle attestazioni in ordine alla corrispondenza del rendiconto alle risultanze di gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.
5. Per il trattamento economico, il numero degli incarichi ed i divieti si applicano le disposizioni statali vigenti in materia.
Titolo VI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Capo IX
Statuto
Art.84
Efficacia
1. Lo Statuto comunale legittima l'attività dell'ente e le disposizioni in esso contenute hanno efficacia di norma giuridica.
2. L'efficacia dello Statuto si esplica nei confronti di coloro che vengono a contatto con l'ente, salvo l'efficacia generalizzata di talune disposizioni statutarie.
3. L'ambito parziale di efficacia dello Statuto è dato dal territorio comunale.
4. Le disposizioni contenute nel presente Statuto non possono essere derogate da regolamenti, né da parte di atti di altri enti o di organi della pubblica amministrazione.
5. L’entrata in vigore di nuove leggi con nuovi principi, che costituiscono limite inderogabile per l’autonomia statutaria, comporta l’abrogazione delle norme dello Statuto incompatibili con detti nuovi principi, fermo restando l’obbligo del Consiglio comunale di adeguare lo statuto entro 120 giorni dall’entrata in vigore delle citate leggi.
Art.85
Adozione ed adeguamento dei regolamenti
1. I regolamenti di attuazione dello Statuto comunale sono adottati entro il termine di un anno dall'entrata in vigore dello stesso, ed elaborati, nel rispetto di quanto contenuto nello Statuto ed in armonia con le leggi vigenti.
2. I principi statutari, anche se rinviano per la disciplina di dettaglio a norme regolamentari, sono comunque immediatamente applicabili.
3. Le norme contenute nei regolamenti vigenti devono essere adeguate alle norme statutarie, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.
4. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma precedente, si applicano le norme dei regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore dello Statuto, in quanto con il medesimo compatibili.
Art.86
Pubblicità dello Statuto
1. Il presente Statuto, oltre ad essere pubblicato, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale vigente, deve essere divulgato nell'ambito della cittadinanza con ogni possibile mezzo per assicurarne la piena conoscenza.
2. E' inserito nella raccolta ufficiale dei regolamenti, deve essere tenuto a disposizione del pubblico, ai sensi dell'art. 198 del vigente Ordinamento degli enti locali e la visione è consentita a qualunque cittadino a semplice richiesta e senza alcuna formalità; può essere rilasciata copia informale, previo rimborso del costo di produzione. Inoltre, copia sarà consegnata ai consiglieri, ai dirigenti, all'organo di revisione e agli altri organi del Comune, mentre altra copia sarà depositata all'ufficio segreteria a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.
Copia del presente Statuto è trasmessa alla G.U.R.S. per la pubblicazione, all'ufficio per la raccolta e la conservazione degli statuti dei Comuni e delle Province regionali, istituito presso l'Assessorato degli enti locali, il quale a sua volta provvede a trasmettere copia al Ministero dell'Interno.
Art.87
Entrata in vigore
1. Il presente Statuto, ad avvenuta esecutività dell’atto di approvazione, entra in vigore decorsi trenta giorni dall’affissione all’albo pretorio del comune.
Art.88
Norme di rinvio
1. Per tutto ciò che non è previsto nel presente Statuto si rinvia alle norme del codice civile, alla legge n. 142/90, così come recepita dalla Regione siciliana, all'ordinamento finanziario e contabile contenuto nel decreto legislativo n. 267/2000 e alle leggi regionali in materia, nonché alle disposizioni contenute nell'Ordinamento degli enti locali vigente in Sicilia.